Onorevoli Colleghi! - L'attività cosiddetta di «lobbying» attualmente è riscontrabile in gran parte dei Paesi di democrazia parlamentare e si è notevolmente evoluta come metodo di gestione delle relazioni. Ad oggi è sempre più chiara la sua azione di rappresentanza politica degli interessi sociali organizzati in nome del pluralismo.
      La sua crescente importanza è strettamente legata a una fase storica centrata sulla riclassificazione dei rapporti tra Stato e società civile.
      L'assenza di una regolamentazione su un'attività così delicata, quale è quella di relazione tra soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, è stata e può essere causa di fraintendimenti.
      L'attività di lobbying non è disciplinata nell'ordinamento italiano a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti e, in particolare, in quello statunitense dove è vigente un'apposita legislazione in materia; anche presso il Parlamento europeo è stata prevista l'attività di lobbying.
      Considerato lo stretto rapporto esistente tra istituzioni e sistema dei soggetti portatori degli interessi, il corretto dispiegamento dello stesso potrà contribuire a realizzare nelle istituzioni rappresentative un confronto aperto e informato, atto a individuare e a rispondere alle esigenze della società.
      Con la presente proposta di legge si intende disciplinare un fenomeno che, pure gravato da pesanti sospetti, si configura come idoneo al raggiungimento di soluzioni sempre più confacenti alla realtà del mondo politico, amministrativo ed economico.
      La regolamentazione di tale settore diventa necessaria, in una società complessa, come quella contemporanea, dove non si può ignorare che la valutazione delle singole scelte politiche non può prescindere da un'attenta analisi dei legittimi interessi

 

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«parziali» coinvolti, di cui sono portatori di volta in volta specifiche categorie professionali, soggetti imprenditoriali e sociali.
      La regolamentazione delle attività di relazione è espressione del principio di liceità ed esige che si svolga in piena trasparenza, all'interno di un sistema che preveda specifici controlli.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce l'attività di rappresentanza di interessi ed i princìpi a cui essa deve attenersi.
      L'articolo 2 prevede l'obbligo di iscrizione in appositi registri - istituiti presso gli Uffici di Presidenza delle due Camere - per i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazione e fissa i limiti posti all'attività stessa e ai soggetti che la esercitano.
      L'articolo 3 elenca le relazioni che i soggetti iscritti nei registri devono presentare per fare in modo che vengano dettagliatamente indicati: le finalità, i contenuti e gli obiettivi dell'attività di relazione svolta, unitamente all'elenco dei clienti assistiti.
      Sono previsti, inoltre: l'istituzione della Commissione per le verifiche che si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, se necessario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (articolo 4); la verifica delle relazioni (articolo 5), le sanzioni (articolo 6), l'accreditamento degli operatori portatori di interessi e dei responsabili di relazioni istituzionali (articolo 7); le modalità attraverso cui si svolge la tutela dell'interesse (articolo 8).
 

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