Onorevoli Colleghi! - L'attività cosiddetta di «lobbying» attualmente è riscontrabile in gran parte dei Paesi di democrazia parlamentare e si è notevolmente evoluta come metodo di gestione delle relazioni. Ad oggi è sempre più chiara la sua azione di rappresentanza politica degli interessi sociali organizzati in nome del pluralismo.
La sua crescente importanza è strettamente legata a una fase storica centrata sulla riclassificazione dei rapporti tra Stato e società civile.
L'assenza di una regolamentazione su un'attività così delicata, quale è quella di relazione tra soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, è stata e può essere causa di fraintendimenti.
L'attività di lobbying non è disciplinata nell'ordinamento italiano a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti e, in particolare, in quello statunitense dove è vigente un'apposita legislazione in materia; anche presso il Parlamento europeo è stata prevista l'attività di lobbying.
Considerato lo stretto rapporto esistente tra istituzioni e sistema dei soggetti portatori degli interessi, il corretto dispiegamento dello stesso potrà contribuire a realizzare nelle istituzioni rappresentative un confronto aperto e informato, atto a individuare e a rispondere alle esigenze della società.
Con la presente proposta di legge si intende disciplinare un fenomeno che, pure gravato da pesanti sospetti, si configura come idoneo al raggiungimento di soluzioni sempre più confacenti alla realtà del mondo politico, amministrativo ed economico.
La regolamentazione di tale settore diventa necessaria, in una società complessa, come quella contemporanea, dove non si può ignorare che la valutazione delle singole scelte politiche non può prescindere da un'attenta analisi dei legittimi interessi